Cambio Residenza
Come dichiarare e ottenere un cambio di residenza
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Cittadini residenti a Pertusio per cambio di abitazione nell'ambito del territorio comunale;
cittadini provenienti da altri Comuni italiani;
cittadini provenienti dall'estero (paesi comunitari o extracomunitari).
cittadini provenienti dall'estero (paesi comunitari o extracomunitari).
Descrizione
La residenza è il luogo in cui si ha la dimora abituale.
Si cambia la residenza quando si cambia la dimora abituale all’interno dello stesso Comune di residenza (detto anche cambio di indirizzo), oppure quando ci si sposta da un Comune per andare ad abitare in un altro Comune, oppure quando si viene in Italia dall’estero. Il cambio di residenza si dichiara nel Comune in cui si va ad abitare.
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica introducendo il c.d. "cambio di residenza in tempo reale".
Le nuove norme semplificano le modalità di presentazione delle istanze di variazione anagrafica (consentendo anche l'invio tramite fax, raccomandata o posta elettronica) e permettono di ottenere il cambio di residenza in tempi brevi (2 giorni lavorativi).
Si cambia la residenza quando si cambia la dimora abituale all’interno dello stesso Comune di residenza (detto anche cambio di indirizzo), oppure quando ci si sposta da un Comune per andare ad abitare in un altro Comune, oppure quando si viene in Italia dall’estero. Il cambio di residenza si dichiara nel Comune in cui si va ad abitare.
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica introducendo il c.d. "cambio di residenza in tempo reale".
Le nuove norme semplificano le modalità di presentazione delle istanze di variazione anagrafica (consentendo anche l'invio tramite fax, raccomandata o posta elettronica) e permettono di ottenere il cambio di residenza in tempi brevi (2 giorni lavorativi).
Come fare
La dichiarazione di cambio di residenza deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Ministero dell’Interno, scaricabile anche in fondo a questa pagina e reperibile presso gli uffici comunali.
Se il modulo non sarà compilato nelle sue parti obbligatorie, e se non sarà accompagnato dalla documentazione necessaria, la richiesta non potrà essere ricevuta.
Se il modulo non sarà compilato nelle sue parti obbligatorie, e se non sarà accompagnato dalla documentazione necessaria, la richiesta non potrà essere ricevuta.
Cosa serve
Documentazione necessaria da presentare per attestare la legittima occupazione di immobile
L’art. 5 del decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in legge n. 80 del 23 maggio 2014, prevede che:
"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."
In applicazione di tale norma di legge, la circolare del Ministero dell’Interno n. 14 del 6 agosto 2014 ha adeguato l'apposito modulo Allegato 1 - Dichiarazione di residenza, chiarendo che la dichiarazione di cambio di residenza o iscrizione anagrafica deve includere l’acquisizione delle informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha fissato la propria dimora abituale, oltre agli eventuali dati relativi ai proprietari, nomi cognomi e indirizzi, obbligatori per inviare le informazioni previste dalla legge. Nel caso il titolo di occupazione dell’immobile sia riferito solo all’assenso del proprietario, è necessario presentare la Dichiarazione del proprietario per legittima occupazione di immobile (scaricabile in fondo a questa pagina), compilata e firmata dal proprietario.
L’eventuale domanda di iscrizione anagrafica priva dei dati obbligatori verrà dichiarata dall’ufficiale d’anagrafe irricevibile ai sensi e con le modalità di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990.
Il provvedimento di iscrizione in immobili occupati abusivamente senza titolo, adottato dopo il 28 marzo 2014, è nullo per legge.
La dichiarazione di cambio di residenza può essere effettuata da un qualsiasi componente della famiglia coinvolto nel cambio di residenza (purché maggiorenne). Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del richiedente e di tutte le persone coinvolte nel cambio di residenza che, se maggiorenni, devono firmare il modulo.
Se il richiedente è munito di delega scritta rilasciata da ciascuno dei soggetti maggiorenni coinvolti nel cambio di residenza (accompagnata dalle fotocopie dei documenti di identità), la dichiarazione di cambio di residenza è firmata dal solo richiedente delegato ed è accompagnata dalla fotocopia del documento di identità di quest'ultimo.
L’art. 5 del decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in legge n. 80 del 23 maggio 2014, prevede che:
"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."
In applicazione di tale norma di legge, la circolare del Ministero dell’Interno n. 14 del 6 agosto 2014 ha adeguato l'apposito modulo Allegato 1 - Dichiarazione di residenza, chiarendo che la dichiarazione di cambio di residenza o iscrizione anagrafica deve includere l’acquisizione delle informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha fissato la propria dimora abituale, oltre agli eventuali dati relativi ai proprietari, nomi cognomi e indirizzi, obbligatori per inviare le informazioni previste dalla legge. Nel caso il titolo di occupazione dell’immobile sia riferito solo all’assenso del proprietario, è necessario presentare la Dichiarazione del proprietario per legittima occupazione di immobile (scaricabile in fondo a questa pagina), compilata e firmata dal proprietario.
L’eventuale domanda di iscrizione anagrafica priva dei dati obbligatori verrà dichiarata dall’ufficiale d’anagrafe irricevibile ai sensi e con le modalità di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990.
Il provvedimento di iscrizione in immobili occupati abusivamente senza titolo, adottato dopo il 28 marzo 2014, è nullo per legge.
La dichiarazione di cambio di residenza può essere effettuata da un qualsiasi componente della famiglia coinvolto nel cambio di residenza (purché maggiorenne). Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del richiedente e di tutte le persone coinvolte nel cambio di residenza che, se maggiorenni, devono firmare il modulo.
Se il richiedente è munito di delega scritta rilasciata da ciascuno dei soggetti maggiorenni coinvolti nel cambio di residenza (accompagnata dalle fotocopie dei documenti di identità), la dichiarazione di cambio di residenza è firmata dal solo richiedente delegato ed è accompagnata dalla fotocopia del documento di identità di quest'ultimo.
Cosa si ottiene
Cambio di residenza.
Tempi e scadenze
Conclusione del procedimento
Entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, il Comune verifica i requisiti, anche attraverso accertamenti svolti dalla polizia municipale.
Se il procedimento di cambio di residenza si conclude positivamente, il Comune non trasmetterà alcuna comunicazione all’interessato e l'iscrizione (o la registrazione) si intenderà confermata.
In caso di mancanza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione o nel caso in cui gli accertamenti abbiano dato esito negativo, l’ufficio anagrafe provvederà a comunicare all'interessato i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti. Entro 10 giorni dalla comunicazione, l’interessato potrà presentare le proprie osservazioni.
In caso di mancato accoglimento della richiesta, il Comune provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando l’iscrizione.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, il dichiarante decade dai benefici nel frattempo conseguiti per effetto della dichiarazione e il fatto verrà segnalato alle autorità di pubblica sicurezza.
Entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, il Comune verifica i requisiti, anche attraverso accertamenti svolti dalla polizia municipale.
Se il procedimento di cambio di residenza si conclude positivamente, il Comune non trasmetterà alcuna comunicazione all’interessato e l'iscrizione (o la registrazione) si intenderà confermata.
In caso di mancanza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione o nel caso in cui gli accertamenti abbiano dato esito negativo, l’ufficio anagrafe provvederà a comunicare all'interessato i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti. Entro 10 giorni dalla comunicazione, l’interessato potrà presentare le proprie osservazioni.
In caso di mancato accoglimento della richiesta, il Comune provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando l’iscrizione.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, il dichiarante decade dai benefici nel frattempo conseguiti per effetto della dichiarazione e il fatto verrà segnalato alle autorità di pubblica sicurezza.
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Ultimo aggiornamento pagina: 22/09/2023 11:28:21
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